Con decreto del 20 settembre 2024 la XIV^ sezione del Tribunale di Roma, competente in materia fallimentare, ha rigettato l’istanza presentata dalla Procura della Repubblica all’inizio del 2023 di dichiarazione della liquidazione giudiziale di una società ammessa al concordato preventivo in data antecedente al 15 luglio 2022 (allorquando, come noto, è entrato in vigore il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato con d.lgs. n. 14/2019).

Secondo il Tribunale di Roma l’apertura della liquidazione giudiziale, in assenza di preventiva declaratoria di risoluzione del concordato, può dichiararsi solo “in ragione di una insolvenza valutata alla luce di un debito successivamente formatosi rispetto alla fase concordataria in questione”, sulla scorta di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 119 del citato codice della crisi di impresa (introdotto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), a termini del quale “Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”.

Tanto premesso, il Tribunale ha rigettato l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, avendo constatato che la stessa non conteneva alcuna allegazione circa l’insorgenza di debiti ulteriori rispetto a quelli esposti nella domanda di concordato e a questa successivi, ma solo una prognosi sfavorevole circa la le possibilità di rispetto delle percentuali concordatarie.

Pertanto il Tribunale di Roma ritiene applicabile il citato art. 119 del codice della crisi di impresa anche a procedure concordatarie aperte ed omologate antecedentemente alla entrata in vigore del detto codice, alla sola condizione che l’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale sia presentata successivamente al 15 luglio 2022.

Sul punto si registrano orientamenti contrastanti.

Secondo il Tribunale Avellino, Sez. I, 20/02/2024, e il Tribunale Siracusa, Sez. I, 30/01/2024, n. 5 l’art. 119, comma 7, del codice della crisi di impresa si riferisce solo alle procedure di concordato la cui domanda di accesso sia stata proposta dopo il 15 luglio 2022; ragion per cui Il debitore ammesso al concordato preventivo omologato anteriormente al 15 luglio 2022, che risulti insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato (negli stessi termini Tribunale Prato, 17/01/2023, n. 4)

Secondo il Tribunale Monza, Sez. III, 11/12/2023 per i concordati omologati prima del 15 luglio 2022 la soluzione è meno netta, dovendosi avere riguardo alla data di quello che viene chiamato “inadempimento significativo”, che, se avvenuto prima del 15 luglio 2022, sottrae l’apertura della liquidazione giudiziale alla condizione di procedibilità della previa risoluzione del concordato, se invece avvenuto dopo il 15 luglio 2022, consente l’apertura delle liquidazione solo a condizione che sia stato previamente risolto il concordato.

Conforme all’orientamento espresso dal decreto del Tribunale di Roma in commento sono invece le decisioni della Corte d’Appello Catania (07/06/2023) e del Tribunale Ivrea (18/10/2023), secondo cui il discrimine è rappresentato dalla data di presentazione della domanda di liquidazione giudiziale, che, se successiva al 15 luglio 2022, determina l’applicazione della condizione di procedibilità di cui al settimo comma dell’art. 119 anche riguardo alle procedure di concordato preventivo omologate ai sensi della previgente legge fallimentare e in corso di esecuzione.

Più sfumata la posizione di Tribunale Cosenza, Sez. fallimentare (Decreto, 05/07/2023), secondo cui, benché in linea generale l’apertura della liquidazione giudiziale di una impresa ammessa a concordato omologato in vigenza della precedente disciplina resti subordinata alla previa risoluzione dello stesso, nei debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo devono intendersi compresi anche quelli già inseriti nel piano concordatario, ma successivamente rideterminati; così dilatandosi l’area della procedibilità delle domande di apertura della liquidazione giudiziale indipendentemente dalla previa risoluzione del concordato, ai sensi dell’ultima parte del comma 7 dell’art. 119 citato.