PATENTE A PUNTI NEI CONTRATTI PUBBLICI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
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L’entrata in vigore, il 1° ottobre 2024, del d.m. (lavoro) del 18 settembre 2024, n. 132 (in G.U.R.I. del 20 settembre 2024, n. 221) -che ha disciplinato le modalità di richiesta, di rilascio e di mantenimento della cosiddetta patente a crediti (o “a punti”)[1] per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili – pone non poche questioni alle amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici e ai soggetti alle stesse assimilati, chiamati a selezionare le imprese esecutrici dei detti contratti e ad autorizzare i relativi subappalti nonché alle imprese che operano nel settore dei contratti pubblici.
Deve infatti ricordarsi che, a termini dell’art. 27 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), così come sostituito dall’art. 29, comma 19, lettera a), del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge dalla l.n. 56/2024 – del quale il d.m. n. 132/2024 costituisce attuazione – “in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano (……………) l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.” A tanto aggiungendosi che, a termini del comma 15 del medesimo articolo “Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
Infine, a termini dell’art. 90, comma 9, lett b-bis) del medesimo T.U., anch’esso entrato in vigore lo scorso 1° ottobre 2024, il committente è tenuto alla “verifica del possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto” (lettera introdotta dall’art. 29, comma 19, lettera b), num. 1), del citato d.l. 2 marzo 2024, n. 19); incorrendo, in difetto, nella sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (cfr. art. 157, comma 1, lett. c) del citato T.U.).
Pertanto, stando alla disciplina di rango primario, nell’ambito della contrattualistica pubblica la patente a punti sembrerebbe trovare applicazione solo agli affidamenti di lavori e ai subappalti, sempre di lavori, di importo non superiore ad € 516.000,00 (salvo il beneficio dell’incremento del quinto, sul quale si rinvia alla sentenza n. 2 del 13 gennaio 2023 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), restandone invece immuni sia gli affidamenti di lavori e i subappalti di importo superiore ad € 516.000,00 (sempre salvo il suddetto beneficio dell’incremento del quinto, che, nel caso della patente a punti, si risolve tuttavia in un aggravio per le imprese in possesso della II^ classifica), sia gli affidamenti di servizi e di forniture. In realtà, il discrimine dei 516.000 euro risponde solo ad una esigenza di estrema semplificazione e schematizzazione, dal momento che saranno tutt’altro che infrequenti i casi di procedure selettive anche di importo ben superiore ai citati 516.000 euro nelle quali si presenterà comunque la necessità di verificare il possesso della patente a punti; ad esempio in capo alle imprese di una ATI o di un consorzio che, con classifiche inferiori alla III^, concorrano insieme alle altre imprese raggruppande o consorziate al raggiungimento della più alta classifica richiesta dall’atto indittivo della procedura.
Il quadro si complica se si volge lo sguardo al citato d.m. 132/2024, il cui art. 1 impone il possesso della patente a punti a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi, fatta espressa eccezione per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a); cantieri temporanei e mobili che sono definiti come quelli relativi a “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.” Ovvero ancora come quelli relativi a “lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.” A tale riguardo la circolare esplicativa n. 0000004 del 23 settembre 2025 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, precisa che “I soggetti tenuti al possesso della patente sono “le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.”
Attraverso la nozione abbastanza ampia di cantiere temporaneo e mobile sembra dunque profilarsi la possibilità che, per fare un esempio, anche un appalto di sola manutenzione di impianti fissi in metallo, come gli ascensori e le scale mobili, benché configurato dalla amministrazione aggiudicatrice come appalto di servizi, venga attratto nello spettro di applicazione della normativa sulla patente a punti. Restando tuttavia da chiarire se nell’ambito degli appalti di servizi e di forniture che comportino l’istallazione di un cantiere mobile, ove non trova peraltro applicazione la qualificazione SOA, valga un limite di importo oltre il quale la patente non è richiesta ovvero se, sempre in tale ambito, la detta patente debba essere sempre richiesta tra i requisiti di ammissione alla procedura selettiva o quale condizione di autorizzazione del subappalto, indipendentemente dall’importo dei relativi contratti e, conseguentemente, indipendentemente dalla caratura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti o dei subappaltatori.
Dal punto di vista procedimentale il 1° ottobre 2024 rappresenta la data a partire dalla quale le imprese che siano sprovviste di attestazione SOA per classifica III^ o superiore e che intendano operare, quali appaltatori o subappaltatori, in cantieri temporanei e mobili, come sopra definiti, sono tenute al possesso della patente a crediti. Per ottenerla, sempre a partire dal 1° ottobre 2024, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha messo a disposizione degli operatori interessati un apposito portale, ove potranno essere caricate le domande con la documentazione richiesta. A termini dell’art. 1, comma 7, del d.m. n. 132/2024, una volta presentata la domanda e per tutto il tempo necessario alla sua evasione, l’impresa potrà operare anche in difetto di patente; mentre, a contrario, la mancata presentazione della domanda preclude, a partire dal 1° ottobre 2024, qualsiasi attività alle imprese che intendano operare in cantieri temporanei e mobili se sprovviste di attestato SOA per classifica III^ o superiore.
Peraltro, al fine di “ammorbidire” l’impatto del nuovo regime, la circolare dell’Ispettorato nazionale del 23 settembre 2024 consente, fino al 31 ottobre p.v., di surrogare la presentazione della domanda con una autocertificazione del possesso dei requisiti minimi per l’ottenimento della patente, da inviare tramite PEC allo stesso Ispettorato. La trasmissione della detta autocertificazione vale, fino al 31 ottobre 2024, come presentazione della domanda – e quindi come titolo abilitante all’attività – ma perde efficacia qualora entro lo stesso 31 ottobre 2024, la domanda non sia effettivamente presentata tramite il portale.
A partire dal 1° novembre 2024 non vi sarà quindi altra possibilità che presentare effettivamente la domanda per coloro che, sprovvisti di attestato SOA per classifica III^ o superiore, vogliano operare in cantieri temporanei e mobili.
Al rilascio della patente, previa verifica dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del T.U. sicurezza e ribaditi dall’art. 1 del d.m. n. 132/2024, sono attribuiti all’operatore economico 30 punti, suscettibili di decrementi o incrementi, fino a un massimo di 100 punti, a seguito, rispettivamente, di condotte illecite o di comportamenti virtuosi definiti dallo stesso T.U. e dal d.m. 132.
In questa sede basti rilevare che:
- laddove la patente arrivi a registrare meno di 15 crediti, l’operatore economico non potrà acquisire nuove commesse, ma potrà solo completare i lavori che abbia già in corso, a condizione che al momento della perdita del quindicesimo punto abbia già eseguito più del 30% del controvalore di contratto;
- la patente viene revocata nel caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda di rilascio; in tal caso l’operare potrà procedere ad una nuova domanda trascorsi 12 mesi dalla revoca;
- la patente può essere sospesa in via cautelare per un periodo non superiore a 12 mesi, nei casi previsti dall’art. 3 del d.m. n. 132/2024, siccome ulteriormente precisati nella citata circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- chi opera senza patente o con una patente con punteggio inferiore a 15 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e alla esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla irrogazione della sanzione.
A tale ultimo proposito merita di essere segnalato che la Circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro riconduce all’art. 14 del T.U. sicurezza l’accertamento della abusiva operatività in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non registri almeno 15 crediti, ritenendo quindi che “l’emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione [per le sanzioni pecuniarie, n.d.r.] spetti al competente Ispettorato territoriale” e che questo debba darne notizia “all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.”
Per concludere, sembrano dunque profilarsi due diverse linee di interferenza della nuova patente a punti con la disciplina degli appalti pubblici:
- la prima attiene alla fase di svolgimento delle procedure selettive, nel cui ambito il possesso della patente a punti con almeno 15 crediti per i concorrenti che non dispongano di idoneo attestato SOA sembra destinato a diventare requisito di partecipazione assolutamente necessario, la cui mancanza integra una causa di esclusione automatica e, a contrario, il cui possesso sembrerebbe consentire in via altrettanto automatica la partecipazione; con tutte le perplessità interpretative ed operative conseguenti alla sovrapposizione con la causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023;
- la seconda attiene alla fase esecutiva, con riguardo alla quale occorrerà integrare capitolati speciali e contratti, inserendovi clausole che prevedano il controllo periodico del perdurante possesso della patente e dei relativi crediti minimi in capo a appaltatore e subappaltatori e che regolino le conseguenze della perdita del requisito in corso d’opera.
Tanto comporta, sul piano operativo, che tutte le imprese che non siano dotate di attestazione SOA per classifica III^ o superiore, ivi comprese, per prudenza, anche quelle che operano nel settore dei servizi non puramente intellettuali, dovranno affrettarsi a presentare domanda di rilascio della patente ovvero a trasmettere almeno la dichiarazione sostitutiva del possesso dei relativi requisiti minimi, se vogliono continuare ad operare nel settore dei contratti pubblici (ma anche nel settore privato); mentre i soggetti committenti dovranno mettere mano ai propri modelli di bandi, avvisi, disciplinari di gara, capitolati e contratti per regolare compiutamente valore ed efficacia della patente nella fase di selezione dell’aggiudicatario, soprattutto con riguardo ai rapporti con la causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95, comma 1, lett. a) e per definire le modalità e gli effetti dei controlli periodici del perdurante possesso della patente e dei relativi crediti da parte di appaltatore e subappaltatori.
[1]Definibile come un documento che attesta sinteticamente il livello di applicazione da parte dell’operatore economico delle misure di tutela del lavoro e di prevenzione degli infortuni.